|
|
| Ultime Novità |
DLG-Decreto Legislativo 18 dicembre 2025, n. 192, recante «Disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES, di fiscalità internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro, nonché di modifica allo statuto dei diritti del contribuente e ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria, in materia di versamenti e riscossione e di imposta di registro e di altri tributi indiretti». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 294 del 19 dicembre 2025 e in vigore dal 20 dicembre 2025, giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella predetta Gazzetta Ufficiale (cfr. art. 20 del D.Lgs. n. 192/2025). Tuttavia, per la sua applicazione sono previste specifiche decorrenze.
www.pianetafiscale.it/files/Legis/2025/DLG-192.pdf - 2025-12-20
PRO-Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 dicembre 2025, prot. n. 2025/560356, recante: «Disposizioni attuative per l'applicazione del regime transfrontaliero di franchigia di cui al Titolo V-ter, Capo I, Sezioni I, II e III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633», pubblicato il 10.12.2025 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
www.pianetafiscale.it/files/Legis/2025/P560356.pdf - 2025-12-19
PRO-Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 4 dicembre 2025, n. 551770/2025, recante: «Modifiche al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 460166 del 30 dicembre 2024, avente ad oggetto "Disposizioni attuative del decreto legislativo n. 180 del 13 novembre 2024 di attuazione della direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020, recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese. Informazioni da trasmettere e modalità di trasmissione della comunicazione preventiva», pubblicato il 04.12.2025 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
www.pianetafiscale.it/files/Legis/2025/P551770.pdf - 2025-12-19
PRO-Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 marzo 2025, prot. n. 155649/2025, recante «Approvazione del modello di Comunicazione trimestrale del regime transfrontaliero di franchigia di cui all'articolo 70-unvicies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati», pubblicato il 28.03.2025 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
www.pianetafiscale.it/files/Legis/2025/P155649.pdf - 2025-12-19
[PDF] Nuovo regime di franchigia IVA transfrontaliero: le istruzioni dell'Agenzia delle entrate
CIR-Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 13 del 16 dicembre 2025, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Nuovo regime transfrontaliero di franchigia in materia di imposta sul valore aggiunto - Decreto legislativo 13 novembre 2024, n. 180, di recepimento della Direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020 e della Direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022 - Il nuovo regime transfrontaliero di franchigia in materia di imposta sul valore aggiunto
www.pianetafiscale.it/files/Prassi/2025/CIR13_25.pdf - 2025-12-16
RIS-Risposta ad interpello - Agenzia delle Entrate - n. 311 del 12 dicembre 2025, con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI - Determinazione del reddito di lavoro autonomo - Cessione da parte di un professionista della propria clientela in vista della cessazione della propria attività professionale - Revisione della disciplina dei redditi di lavoro autonomo - Nuovo art. 54 TUIR -Introduzione del principio di onnicomprensività - Conseguenze - Inclusione implicita dei corrispettivi da cessione di clientela - Art. 54, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 così come modificato dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 13/12/2024, n. 192 - REGIMI CONTABILI E FISCALI - REGIME FORFETARIO - Regimi di determinazione d'imposta o i regimi contabili - Possibilità di essere cambiati solo a inizio dell'anno o dell'attività - Esclusa la possibilità passare dal regime ordinario al regime forfettario in corso d'anno - Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190 - IVA (Imposta sul valore aggiunto) - -Esclusione dal campo IVA per trasferimenti di complessi unitari destinati all'attività professionale - Condizioni - Cessione di complesso organizzato (non basta la sola lista clienti) - Art. 2, comma 3, lett. b) del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 come modificato dall'art. 5, comma 2 del D.Lgs. 13/12/2024, n. 192 - ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) - Periodo di imposta della cessione della clientela e quello successivo - Indicazione del codice "4" (periodo di non normale svolgimento dell'attività) alla colonna 2 del rigo RE1 - Indicazione del codice "2" (cessazione dell'attività) nell'anno di chiusura della Partita IVA
www.pianetafiscale.it/files/Prassi/2025/RIS_311.pdf - 2025-12-15
CIR-Circolare Ragioneria Generale dello Stato (RGS) dell'8 gennaio 2025, n. 1 in materia di apposizione del codice unico progetto (CUP) alle fatture per gli acquisti di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici. Articolo 5, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.
www.pianetafiscale.it/files/Prassi/2025/Cir1RGS.pdf - 2025-12-11
GUIDA ALLA DELEGA UNICA PER L'UTILIZZO DEI SERVIZI ONLINE (novembre 2025)
www.pianetafiscale.it/files/Prassi/2025/GuiDeleg.pdf - 2025-12-09
[PDF] Profili di possibile illegittimità costituzionale dell'art. 21-bis del D.Lgs n. 74/2000
CG1-Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, Sezione XIII, Ordinanza del 16 giugno 2025 - Presidente: Mamone Antonio, Relatore: Natalini Aldo - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento - Promovimento di questione di legittimità costituzionale dell'art. 21-bis D.Lgs. 74/2000 in relazione agli Artt. 3, comma primo, 53, 24, 97, 111, primo e secondo comma, della Costituzione - GIUDIZIO CIVILE E PENALE - Rapporto - Efficacia delle sentenze penali nel processo tributario e nel processo di Cassazione - Previsione che la sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi - Previsione che tale sentenza può essere depositata anche nel giudizio di Cassazione fino a quindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio - Applicazione di tali disposizioni, limitatamente alle ipotesi di sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, anche nei confronti della persona fisica nell'interesse della quale ha agito il dipendente, il rappresentante legale o negoziale, ovvero nei confronti dell'ente e società, con o senza personalità giuridica, nell'interesse dei quali ha agito il rappresentante o l'amministratore anche di fatto, nonché nei confronti dei loro soci o associati - Art. 21-bis, del D.Lgs. 10/03/2000, n. 74, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. m), del D.Lgs. 14/06/2024, n. 87 (Pubblicata nella G.U. - Prima Serie Speciale n. 51 del 17-12-2025)
www.pianetafiscale.it/files/Giuri/2025/CG1R1838.pdf - 2025-12-19
CG2-Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, Sezione III, Ordinanza del 10 marzo 2025 - PROCESSO TRIBUTARIO - Giudizio penale e tributario (rapporto) - Cosa giudicata penale - Assoluzione - Effetti - Legittimità costituzionale - Previsione che la sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi - Previsione che tale sentenza può essere depositata anche nel giudizio di Cassazione fino a quindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio - Applicazione di tali disposizioni limitatamente alle ipotesi di sentenza di assoluzione perché' il fatto non sussiste, anche nei confronti della persona fisica nell'interesse della quale ha agito il dipendente, il rappresentante legale o negoziale, ovvero nei confronti dell'ente e società, con o senza personalità giuridica, nell'interesse dei quali ha agito il rappresentante o l'amministratore anche di fatto, nonché nei confronti dei loro soci o associati. - Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), art. 21-bis. (Pubblicata nella G.U. - Prima Serie Speciale n. 19 del 07-05-2025)
www.pianetafiscale.it/files/Giuri/2025/CG2P0064.pdf - 2025-12-19
CG1-Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza - Sezione 6 - Sentenza n. 4304 del 17 giugno 2025 (Presidente e Relatore: D'ingianna Giuseppina) - IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Liquidazione dichiarazioni IVA -Cartella di pagamento emessa ex art. 54-bis del DPR 26/10/1972, n. 633 - Cartella emessa a seguito di controllo automatizzato del modello IVA 2019, per il mancato riconoscimento di un credito IVA originariamente maturato da altra società (poi confluita nella ricorrente), in assenza di effettivo utilizzo del credito in compensazione o a rimborso - Illegittimità dell'uso del 54-bis per recuperare importi mai erogati/compensati - La cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 54-bis D.P.R. 633/1972 è legittima solo se dà seguito al riscontro, sulla base dei dati dichiarati, di un indebito utilizzo del credito IVA, tale da trasformarlo in un debito esigibile verso l'Erario. Quando, invece, il credito - ancorché originato da altra società incorporata - non risulti mai utilizzato né in compensazione né a rimborso, l'Ufficio non può legittimamente recuperarlo tramite cartella, dovendo contestarne la spettanza con un autonomo atto motivato. È pertanto nulla la cartella che, senza prova dell'avviso bonario e senza adeguata motivazione sulle ragioni del diniego, si limiti a disconoscere il credito IVA e ad iscriverlo a ruolo, in assenza di qualsiasi indebito vantaggio economico per il contribuente. La sentenza recepisce i principi espressi dalla Cassazione (n. 20643/2021 in www.pianetafiscale.it - Area riservata agli abbonati).
www.pianetafiscale.it/files/Giuri/2025/CGI4304.pdf - 2025-12-18
CG2-Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania - Sezione 8 - Sentenza n. 517 del 16 gennaio 2025 (Presidente: Scognamiglio Paolo, Relatore: Criscuolo Mauro) - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - Potere di correzione e liquidazione dell'imposta ai sensi dell'art. 36-bis del DPR n. 600 del 1973 - Cartella di pagamento emessa ex art. 36-bis D.P.R. 600/1973 per l'anno d'imposta 2019, avente ad oggetto: (i) il recupero di una eccedenza d'imposta da precedente dichiarazione, non risultante da alcuna dichiarazione pregressa; (ii) il recupero di un credito d'imposta "Mezzogiorno" già oggetto di separato atto di recupero definito dal contribuente - Illegittimità dell'uso del 36-bis D.P.R. 600/1973 per recuperare credito d'imposta "Mezzogiorno" mai utilizzato - Illegittimità della pretesa che, in sede di controllo automatizzato, trasformi in debito un credito meramente esposto e no utilizzato - La cartella emessa ai sensi dell'art. 36-bis D.P.R. 600/1973 può essere utilizzata solo per il recupero di crediti d'imposta effettivamente e indebitamente utilizzati dal contribuente, non anche per somme indicate come eccedenza da precedente dichiarazione che non trovano riscontro in alcuna dichiarazione e non risultano mai fruite. È pertanto illegittima la pretesa che, in sede di controllo automatizzato, trasformi in debito un credito meramente esposto. Inoltre, non è consentito utilizzare la cartella per recuperare importi già oggetto di un distinto atto di recupero del credito d'imposta "Sud", definito dal contribuente, poiché ciò determinerebbe una duplicazione della pretesa tributaria. In applicazione di tali principi, il giudice d'appello annulla integralmente la cartella, pur riconoscendo l'esistenza di un utilizzo indebito, in quanto già aggredito da separato atto impositivo. La sentenza recepisce i principi espressi dalla Cassazione (n. 20643/2021 in www.pianetafiscale.it - Area riservata agli abbonati).
www.pianetafiscale.it/files/Giuri/2025/CGII517.pdf - 2025-12-18
L'udienza a distanza (UaD) nel processo tributario su piattaforma Microsoft Teams: analisi del D.M. Mef 24 novembre 2025 - di Enrico Molteni
www.pianetafiscale.it/files/Autori/2025/A2526214.pdf - 2025-12-05
Non è più tempo di cartelle "mute" e motivazioni in controdeduzioni. Con lo Statuto il contenuto motivazionale dell'atto impositivo si gioca tutto ab origine - di Eugenio Grimaldi
www.pianetafiscale.it/files/Autori/2025/A2526234.pdf - 2025-12-05
Ancora qualche ultimo tassello e la "narrazione" della nuova L. n. 212/2000 è quasi pronta: aspetti di riflessione - di Alvise Bullo e Elena De Campo
www.pianetafiscale.it/files/Autori/2025/A2525131.pdf - 2025-11-20
[PDF] L'abuso del diritto tra legge, prassi ministeriale e giurisprudenza
L'abuso del diritto tra legge, prassi ministeriale e giurisprudenza - di Marco Orlandi
www.pianetafiscale.it/files/Autori/2025/A2525135.pdf - 2025-11-20